Il Nuovo Regime Forfettario, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, avrà una soglia entro la quale applicare l’imposta sostitutiva del 5% o 15% che sarà fissata ad 85.000 in luogo degli attuali 65.000.
il comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede un’agevolazione nei confronti dei contribuenti forfetari c.d. “start-up”, cioè di coloro che iniziano una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo. Tale agevolazione consiste nell’applicazione nei primi 5 anni di un’aliquota d’imposta sostitutiva agevolata nella misura del 5%, in luogo di quella ordinaria del 15%, che si applicherà a partire dal 6° periodo d’imposta.
Dal 1 Luglio 2022 obbligo di fatturazione elettronica per le partite iva in regime forfettario che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25K. Lo sancisce il decreto legge n. 36/2022, pubblicato in gazzetta ufficiale il 20 Aprile 2022.
I contribuenti forfettari sono tenuti a compilare ed inviare nei termini ordinari la dichiarazione dei redditi. È prevista la compilazione di un apposito quadro (Quadro LM). La scadenza per l'invio del modello redditi PF è il 30 Novembre di ogni anno.
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Potranno accedere al regime forfettario i contribuenti che nell'anno precedente:
- Hanno conseguito ricavi non superiori a 65k (compensi percepiti, secondo il principio di cassa, no reddito)
- Hanno sostenuto spese per personale dipendente o lavoro accessorio inferiore a 20k lordi.
- Persone fisiche esercenti attività d'impres, arte o professione che non si trovino in una delle casue di esclusione previste dalla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) successivamente modificata dalla legge 160/2109 (legge di bilancio 2020).
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- Non aver percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro
- Non detenere partecipazioni in societa’ di persone, associazioni professionali o imprese familiari
- Non detenere partecipazioni di controllo in societa’ di capitali
- Non esercitare l’attivita’ in modo prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta
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- Non dovrai addebitare l’iva in fattura ai tuoi clienti e sarai esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’iva
- Non dovrai presentare la dichiarazione annuale iva e non sarai soggetto agli isa (indicatori sintetici di affidabilita’)
- Non sarai tenuto alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture di acquisto
Non dovrai preoccuparti della tenuta della contabilita’ e dei registri iva
- Non sara’ esposta la ritenuta d’acconto in fattura
- Non sarai soggetto all’irpef ed alle addizionali regionale e comunale
- Potrai applicare l’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attivita’
- Sara’ possibile beneficiare della riduzione del 35% sui contributi inps
- Non potrai detrarre l’imposta assolta sugli acquisti
- Non potrai dedurre il costo sostenuto per i tuoi acquisti
- Dopo 5 anni l’imposta sostitutiva passera’ dal 5% al 15%
- Obbligo di conservazione dei documenti contabili in coerenza di quanto previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 600/1973
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- Il regime forfettario prevede l’applicazione di un coeficciente di reddititvita’, variabile in base all’attivita’ esercitata.
- Applicando il coefficiente si determina il reddito imponibile dal quale e’ possibile dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
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Non è possibile dedurre costi sostenuti nell’esercizio dell’attività d’impresa/professione.
Gli unici costi deducibili sono quelli determinati dal coefficiente previsto dalla normativa.
Dal reddito determinato forfetariamente posso dedurre, con il criterio di cassa, i contributi previdenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge (INPS artigiani e commercianti, contributi alla gestione separata, Casse di previdenza professionali).
I ricavi e i compensi dei contribuenti in regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Gli stessi però sono tenuti a rilasciare al proprio committente un’apposita dichiarazione sulla quale si indicherà che nessuna ritenuta è dovuta.
Ricavi e compensi dei contribuenti in regime forfettario non sono assoggettati ad Iva.
La dicitura da indicare è la seguente:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni”.
Tale regime è precluso ai possessori di quote in società di persone, pertanto, chi detiene quote in società di persone, non può accedere al regime forfettario.
L’attività dovrà essere inquadrata come libero professionista iscritto alla gestione separata Inps con codice ATECO 85.52.09 (ALTRA FORMAZIONE CULTURALE).
Sarà possibile, ma per usufruire dell’aliquota al 5% dovranno essere trascorsi 3 anni dalla chiusura della prima Partita Iva, altrimenti verrà applicata l’aliquota del 15%.
Nella fattispecie la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzata dal 01/01/2023.
Ad ogni modo l’obbligo entrerà a regime dal 01/01/2024 per tutti i forfettari, indipendentemente dall’importo fatturato.
L’attività di amministratore non influisce sulla possibilità di aprire contemporaneamente una Partita Iva in regime forfettario.
Per i contribuenti in regime forfettario l’adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene.
Che succede se sono titolare di partita Iva in regime forfettario e vengo assunto/a come dipendente?
In questo caso, se il reddito da lavoro subordinato non sarà superiore a 30 mila euro lordi sarà possibile rimanere nel regime forfettario.
Il passaggio al regime forfettario, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, sarà possibile dal 01 gennaio dell’anno successivo. Non sarà possibile effettuare il passaggio in corso d’anno. Potrebbe valere il comportamento concludente, ma meglio fare variazione Iva.
Sarà possibile, ma il fatturato non potrà superare il 50% del fatturato complessivo, almeno per i primi 2 anni dalla cessazione del rapporto subordinato.
I soggetti titolari di Partita Iva forfettaria, non avendo trattenute, non avranno diritto alle detrazioni fiscali.